Risarcimento per danno esistenziale da mobbing nella Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale di Agrigento con la Sentenza del 01.02.2005 ha stabilito la risarcibilità di tutti i danni non patrimoniali subiti dal lavoratore vittima di mobbing. Provato, dal lavoratore, il nesso causale tra i danni sofferti e le attività persecutorie messe in atto con l’intento di cagionargli danno, la vittima del mobbing ha diritto ad essere risarcita per tutti i danni sofferti. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali, in quanto danni afferenti a valori della persona, si dovrà procedere in via equitativa.
Il caso riguarda i conflitti, sorti in una Istituzione Scolastica, tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il Giudice del Lavoro ha riscontrato che il Dirigente Scolastico ha posto in essere una condotta tale da concretare la figura del mobbing, così come definita nell'ambito della psicologia del lavoro (in Italia Harald Ege). Ossia, il mobbing è una situazione di conflittualità sistematica nell’ambiente di lavoro, che si concretizza con attacchi reiterati e sistematici attuati al fine di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Nel caso in esame, il Giudice ha riscontrato l'elemento materiale del mobbing in una serie di attacchi mobbizzanti ripetuti nel tempo e consistenti in : attacchi ai contatti umani (continue critiche alla prestazione lavorativa, ripetute minacce scritte e irrogazione di sanzioni disciplinari, accuse ingiustificate, frasi ingiuriose e diffamatorie; demansionamento (pressante ingerenza arbitrariamente esercitata nella sfera dell’ autonomia operativa); attacchi contro la reputazione (false voci fatte circolare, accuse di boicottaggio, richiesta di visita ispettiva, offese rivolte in presenza dei colleghi.
Il Dirigente Scolastico è stato condannato per il danno ingiusto procurato in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza in ambito extracontrattuale. In tale ambito, la regola del neminem laedere è sancita dall'art. 2059 c.c. e, secondo l'interpretazione emersa nelle sentenze della Corte di Cassazione (nn. 8827 e 8828 del 31/5/2003), nelle relazioni interpersonali la tutela risarcitoria non è più ristretta al danno morale, che è riparabile anche quando non derivi da un fatto penalmente rilevante, ma al danno morale si aggiunge la figura del danno esistenziale, che si presta a salvaguardare il profilo relazionale-sociale dell’individuo, che viene così protetto in tutte le attività e manifestazioni espressive della personalità (art.2 Cost.).
Da segnalare che il ricorrente ha omesso di chiamare in causa lo Stato, nella fattispecie il MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) che è il datore di lavoro del personale scolastico. Quindi, per avvantaggiarsi della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art.2087 c.c., in solido con il dipendente autore dei fatti illeciti, il lavoratore avrebbe dovuto chiamare in giudizio il Ministero, non l’Istituto S. Agostino, non avendolo fatto, il ricorrente non può prospettare un concorso di azioni e avvalersi dei benefici della responsabilità solidale, per cui il danno ingiusto è soltanto quello che si ponga in rapporto di causalità con la violazione da parte del superiore gerarchico dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza in ambito extracontrattuale.
di Anna Teresa Paciotti