MOBBING, esiste nelle scuole ? La valutazione spetta al medico competente
L’integrità psicofisica dei lavoratori dipende dalla possibilità di difendersi non solo da “offese” derivanti da macchinari ed attrezzature, ma anche dagli stessi amministratori e colleghi che possono causare “sofferenze” ad altri lavoratori per comportamenti aggressivi e vessatori. Il mondo della scuola sicuramente non è estraneo a situazioni di mobbing. Sicuramente la scuola è un ambito lavorativo dove la componente culturale la fa da padrone; infatti la scuola impiega la più alta percentuale di laureati rispetto a tutti gli altri ambiti lavorativi, pur tuttavia, proprio nella scuola, tra i docenti, vi è un’altissima percentuale di “insoddisfatti”. I problemi da stress certamente non mancano, se consideriamo che un docente oggi di ruolo, ma proveniente da una situazione di precariato durata magari 10 - 15 anni, deve affrontare non soltanto problemi di ordine pratico, che in questi ultimi anni sono aumentati, (vedi i continui tagli alla scuola), ma spesso, condizioni di lavoro non serene, sulle quali vari fattori vanno ad influire: l’orario scolastico (distribuito spesso tra più scuole), una platea scolastica con alunni difficili e non solo. Proprio nelle scuole, al di là delle possibili situazioni di mobbing dovute a comportamenti vessatori del dirigente scolastico o di altri colleghi, che vanno ad aggiungersi a quelle situazioni di disagio sopra esposte, esistono altre situazioni che possono comportare complicanze psicofisiche nei docenti, che si vedono costretti ad essere destinati ad altro incarico perché impossibilitati ad entrare in classe. Questi docenti, che hanno subito un danno fisico e morale, hanno dovuto rinunciare alla loro vera funzione ed accettare situazioni lavorative alternative per motivi di salute, che forse non verranno mai chiariti. Il D.L.vo 626/94, nato per tutelare la salute dei lavoratori, intesa come “Integrità psicofisica”, ha finalmente posto le basi, già tracciate dal DPR 303/56, affinché non venisse compromesso lo stato di salute di un lavoratore a causa dell’attività lavorativa svolta. Ma chi deve valutare ciò? La risposta è nelle “Misure generali di tutela” riportate all’art. 3 del D.L.vo 626/94; è il medico competente che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a, deve predisporre le misure generali per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori. Egli deve accertare eventuali situazioni di mobbing, valutare e segnalare le condizioni di “turbamento” o di disagio dei lavoratori che potrebbero mettere in discussione gli standard di sicurezza a norma di legge.
E’ il medico competente che nell’ambito della visita periodica o comunque nell’ambito di contatti istituzionali con il lavoratore deve valutare eventuali comportamenti persecutori/vessatori che si manifestano sul piano gerarchico o anche che derivano dal comportamento dei colleghi.
E’ il medico competente che ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.L.vo 626/94, come modificato dall’art. 8 del D.L.vo 242/96, è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria, valutando comportamenti e responsabilità non solo “dirette”, ma anche indirette, di quei soggetti che pur non ponendo personalmente in essere le condotte, possono essere chiamati a vario titolo a rispondere per le stesse. Tali responsabilità trovano fondamento giuridico nell’art. 4 comma 2 del c.p. che stabilisce che “impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.
E nelle scuole? Il dirigente scolastico è tenuto a nominare il medico competente non solo sulla base di rischi specifici all’interno della scuola, ma anche per la valutazione di situazioni di mobbing che possono verificarsi nell’ambito lavorativo; egli deve in prima persona vigilare affinché i docenti, costretti a sopportare l’insoddisfazione di un’intera classe lavoratrice, non debbano anche subire trattamenti subdolamente discriminanti o comunque svalutanti.
prof. Ernesto Antonacci
Gilda scuola